Premesso che all’interno del territorio comunale sono presenti due parchi pubblici ubicati uno in viale Unità d’Italia ed uno in via Ratti;
Premesso altresì che all’interno dei predetti parchi sono presenti attrezzature ludiche anche inclusive destinate a soggetti con età inferiore ai dodici (12) anni create allo scopo di permettere a tutti i bambini, indipendentemente dalle loro capacità, di giocare insieme in sicurezza ed autonomia.
Dette aree si differenziano dai parchi tradizionali per la presenza di strutture di gioco adattabili e pavimentazioni senza barriere, zone sensoriali stimolanti ed aree per il relax, al fine di promuovere l'interazione, l'empatia e la creazione di una comunità più forte.
Considerato, peraltro, che dette aree pubbliche si caratterizzano anche per essere spazi verdi destinate alla libera fruizione da parte di tutta la cittadinanza;
Ritenuto necessario, per il motivo sopra esposto, adottare opportune misure per garantire il rispetto delle regole di convivenza civile, la sicurezza, la salubrità, tutelare l’ambiente e favorire, in generale, una fruizione ordinata e decorosa delle aree in argomento;
Considerato, inoltre, che il parco pubblico ubicato in viale Unità d’Italia si caratterizza per essere anche il parco in uso alla locale Scuola primaria, con presenza costante (settembre - giugno) di numerosi bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, impegnati anche in attività didattiche;
Considerato che il Comune di Bizzarone declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei giochi, ribadendo che i minori, durante la fruizione dell’area e delle singole attrezzature, sono sotto la responsabilità di chi li accompagna;
Considerato altresì che si rende necessario, per i motivi su esposti, adottare opportuni provvedimenti a tutela delle aree indicate;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini sul territorio del Comune di Bizzarone approvato con delibera di Consiglio comunale Consiglio Comunale n. 36 del 07.12.2022 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 dell’11.09.2025;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. nr. 267/2000;
ORDINA
All’interno dei parchi gioco denominati “PARCO GIOCHI VIALE UNITÀ D’ITALIA” e “PARCO GIOCHI VIA RATTI”:
- In considerazione della loro ubicazione in un contesto densamente urbanizzato, che
l’utilizzo delle attrezzature da gioco sia limitato al seguente orario: orario invernale
(01/10-31/03) dalle ore 08:00 alle ore 20:00; orario estivo (01/04-30/09) dalle ore 08:00
alle ore 23:00;
- Che la possibilità di utilizzo delle attrezzature destinate al gioco sia limitata a soggetti con
età ricompresa tra 1 e 12 anni sotto la sorveglianza di personale adulto
(genitori/accompagnatore);
- Che è vietato l’accesso alle aree verdi a biciclette ed altri veicoli a motore;
- È vietato l’accesso ai cani e ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se al guinzaglio, fatta
eccezione per i cani guida per soggetti non vedenti ovvero per gli animali d’affezione con
scopo terapeutico;
- È vietato accendere qualsiasi tipologia di fuoco, utilizzare barbecue/griglie, fornelli a gas
anche da campeggio e simili non espressamente autorizzate;
- È vietato fumare (compreso l’uso delle c.d. sigarette elettroniche);
- È vietato installare ombrelloni o realizzare strutture fisse o mobili (es. tende canadesi) per
campeggiare o per attività simili non espressamente autorizzate;
Danneggiare/imbrattare gli alberi, il verde, le strutture ludiche, gli arredi urbani, la
segnaletica e quant’altro presente all’interno del parco;
- Abbandonare rifiuti in luoghi diversi da quelli predisposti per la raccolta differenziata;
- Disturbare, con la propria attività ludica/ricreativa, la quiete pubblica anche in considerazione delle residenze immediatamente adiacenti i parchi stessi.
Ai trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie, come deliberate con G.C. n. 37 del 17-07-2025 nella misura di €. 120,00 per la prima violazione ed €. 250,00 dalla seconda violazione.
Il personale della Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente.
A norma dell’art. 3 e 4 della legge 241/1990 si avverte che, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per eccesso di potere, per incompetenza o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione e notificazione, al TAR della Lombardia.
DISPONE
La pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Bizzarone.
La presente Ordinanza entra in vigore dal momento della pubblicazione e produrrà i suoi effetti fino ad espressa revoca.
Bizzarone, 09.10.2025
Il Sindaco
Guido Bertocchi