CHI PUÒ CONTRARRE MATRIMONIO
Un uomo e una donna maggiorenni oppure il minore che abbia compiuto i 16 anni, se autorizzato dal tribunale per i minorenni dietro proprio ricorso.
Sono condizioni impeditive:
- l’interdizione giudiziale per infermità di mente di uno degli sposi (art. 85 Codice Civile);
- la mancanza della libertà di stato (art. 86 CC);
- la presenza di legami di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo pronuncia del Tribunale (art. 87 CC);
- la condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. In caso di rinvio a giudizio, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento (art. 88 CC);
- per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, l’essere trascorsi meno di 300 giorni dalla cessazione dello stesso (salvo autorizzazione del Tribunale).
PER I CITTADINI STRANIERI
Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio nel nostro Paese:
- secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese;
- secondo la legge italiana dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.
Se sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio e, pertanto, non devono sussistere le suddette condizioni.
Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia, in regola con le condizioni di soggiorno, dovranno richiedere le pubblicazioni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di e devono presentare il nulla-osta, rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese (solitamente è sufficiente rivolgersi al consolato straniero in Italia, a volte può essere necessario rivolgersi ad autorità straniere nello stato di origine dello/a sposo/a).
Il nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia.
Fanno eccezione ai precedenti adempimenti due Stati: U.S.A. e Australia.
Per questi due Paesi sono previsti accordi particolari che potranno meglio essere illustrati allo sportello dello stato civile.
Se i cittadini stranieri non hanno la residenza in Italia, l’Ufficiale di Stato Civile redige un processo verbale e potrà procedere alla celebrazione in assenza di pubblicazioni.
Possono sposarsi in Italia anche i rifugiati politici o gli apolidi (ossia le persone prive di qualunque cittadinanza). In tal caso, non sono tenuti a produrre il nulla-osta per le pubblicazioni ma è sufficiente che presentino la certificazione attestante la condizione di rifugiato politico rilasciata dell’Alto Commissariato per i rifugiati o la certificazione attestante l’apolidia.
FASI DEL PROCEDIMENTO
LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Gli sposi contattano l’Ufficio Stato Civile richiedendo che lo stesso provveda a reperire i documenti necessari alla richiesta di pubblicazioni e fissando l’appuntamento per lo svolgimento del processo verbale.
Gli sposi devono presentare i seguenti documenti non acquisibili d'ufficio, qualora ricorra la situazione:
- la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;
- nulla-osta rilasciato dalla competente autorità del Paese straniero per lo straniero che intenda sposarsi in Italia;
- (ove necessario) decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
- (ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 CC);
- (ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 CC);
- decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età;
Se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune occorre presentare 1 marca da bollo da € 16.00, 2 marche da bollo da € 16.00 se uno degli sposi è residente in altro Comune.
Una volta avvenuto il processo verbale per la richiesta di pubblicazioni, devono trascorrere 12 giorni, dopo i quali verrà emesso il certificato di avvenute pubblicazioni.
Da quel momento, gli sposi hanno 180 giorni per celebrare il matrimonio. Trascorso tale periodo le pubblicazioni cessano di avere effetto ed occorre procedere a nuove.
LA CELEBRAZIONE
Gli sposi che celebrano il matrimonio con rito religioso (che sia “in chiesa” o acattolico) con effetti civili non devono trasmettere nulla al Comune: penserà il parroco o il ministro di altro culto a far pervenire quanto necessario per dare al matrimonio gli effetti civili.
Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile devono concordare con l’Ufficiale di Stato Civile una data, individuando eventualmente un celebrante tra quelli delegati o richiedendo che una persona non in conflitto d’interessi celebri, previa delega del Sindaco.
Gli sposi devono avere la presenza di due testimoni (possono essere anche parenti).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice Civile, Libro Primo, Titolo Sesto
Articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000